I lavori di manutenzione straordinaria di un edificio devono essere pagati dalla persona o società che  era proprietaria al momento della delibera assembleare condominiale .

Quindi, in caso di compravendita dell’immobile posteriore  alla delibera ed  anche per   lavori  non ancora  eseguiti i suddetti costi  gravano comunque su chi era proprietario al momento della delibera .

E’ comunque sempre possibile prendere accordi diversi con l’acquirente, poichè l’amministratore del condominio può  escutere le spese  dall’uno o dall’altro.