I lavori di manutenzione straordinaria di un edificio devono essere pagati dalla persona o società che era proprietaria al momento della delibera assembleare condominiale .
Quindi, in caso di compravendita dell’immobile posteriore alla delibera ed anche per lavori non ancora eseguiti i suddetti costi gravano comunque su chi era proprietario al momento della delibera .
E’ comunque sempre possibile prendere accordi diversi con l’acquirente, poichè l’amministratore del condominio può escutere le spese dall’uno o dall’altro.